CASSAZIONE N. 28741/2018: Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere rappresentata in giudizio dai propri funzionari o dall’Avvocatura di Stato!

 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DEVE STARE IN GIUDIZIO CON I PROPRI FUNZIONARI OVVERO CON l’AVVOCATURA: IN CASO CONTRARIO TUTTI GLI ATTI E I DOCUMENTI PRODOTTI IN GIUDIZIO SONO INVALIDI ED INUTILIZZABILI NEL PROCESSO!

 

Finalmente anche la Cassazione si arrende all’evidenza: dopo la trasformazione di Equitalia in Agenzia delle Entrate – Riscossione, quest’ultima deve stare in giudizio con propri funzionari o con l’Avvocatura di Stato!

La Sentenza n. 28741 del 9 novembre 2018, della Suprema Corte, conferma la totale illegittimità della procura alle liti, degli atti e degli allegati prodotti e firmati da avvocati del libero foro!

Ecco i passaggi nel dettaglio: Il legislatore tributario (a seguito del trasferimento di funzioni al nuovo ente con il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1) ha modificato il comma secondo dell’art. 11, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, stabilendo l’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli uffici dell’Agenzia delle entrate ed a quelli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle cancellerie o segreterie dell’ufficio giudiziario, anche agli uffici dell’AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE!

Quest’ultimo Ente deve, pertanto, stare in giudizio nel primo e secondo grado di giudizio tributario “direttamente”, cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno o di suoi dipendenti all’uopo delegati, senza farsi rappresentare in giudizio da soggetti esterni alla sua organizzazione.

Il legislatore ha stabilito che solo in situazioni eccezionali e debitamente motivate il Concessionario della Riscossione può avvalersi di Avvocati del libero foro, ovvero “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo” e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Chiosa la Corte di Cassazione: “In sintesi, laddove, il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione, a meno che si sia formato giudicato interno sul punto (arg. ex Cass. SU 13 giugno 2014, n. 13431; Cass. 11 giugno 2012, n. 9464; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741)”.

 

In conclusionel’Agenzia delle Entrate-Riscossione può rivolgersi ad avvocati del libero foro solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

“a) che si sia in presenza di un “caso speciale”;

  1. b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell’organo deliberante;
  2. c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza (per casi analoghi, v: Cass. civ., sez. un., 20-10-2017, n. 24876; Cass. 9 maggio 2011, n. 10103; Cass. 23 marzo 2011, n. 6672; Cass. 13 maggio 2016, n. 9880);
  3. d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi (vedi: Cass. 14 ottobre 2011, n. 21296; Cass. 10 giugno 2010, n. 13968; Cass. 17 maggio 2007, n. 11516; Cass. 2 maggio 2007, n. 10099; Cass. SU 16 giugno 2005, n. 12868)”.

 

Pertanto, se negli atti di causa oltre alla mera ordinaria procura alle liti non viene indicato e prodotto l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro,nè viene indicata e prodotta la specifica e motivata delibera indicante le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbe la deroga alla regola generale, né viene indicata e prodotto il vaglio da parte degli organi di vigilanza, il Giudice anche d’ufficio dovrà acclarare il difetto dello jus postulandidel difensore, non potendo essere validamente considerati ai fini della decisione tutti i documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Avv. Mario Fasano

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