IRAP PROFESSIONISTI tra struttura organizzativa e personale dipendente, quando l’imposta non è dovuta è legittimo il rimborso : Sentenze n. 26991/2014 e nn. 22020- 22023/2013

Da quando nel lontano 2007 la Corte di Cassazione è intervenuta scardinando il “dogma” dell’IRAP e ponendo la debenza dell’imposta sotto un profilo strettamente soggettivo, da valutare caso per caso, si è generato un fiume in piena di interventi e particolarismi dovuti all’analisi dei singoli casi di specie.

Per i professionisti, infatti, non è scontato l’assoggettamento all’imposta, anzi… è più probabile il contrario! Nella stragrande maggioranza dei casi il libero professionista abituato a pagare non si pone dubbi “esistenziali” (essere o non essere, imposta dovuta o non dovuta sic!), compila il quadro RE o RG della sua dichiarazione, versa l’imposta pur convinto in cuor suo di pagare ingiustamente.

Ebbene, la giurisprudenza tributaria in tema di IRAP, volta a valutare la struttura organizzativa e/o l’apporto di personale del singolo contribuente-professionista, insegna che un atteggiamento arrendevole non paga.. spesso chi si è rivolto ad un tributarista ha ottenuto il rimborso dell’IRAP versata negli ultimi 4 anni!

L’ultimo intervento, in ordine di tempo, è del 19 dicembre 2014, con la Sentenza n. 26991 la Cassazione ha chiarito che avere una segretaria che svolga le classiche mansioni a cui è votata (aprire la porta, rispondere al telefono etc..) mentre il  medico/ avvocato/ingegnere (etc..)  visita  il  paziente  o  riceve il cliente rientra nel  minimo indispensabile  per l’esercizio dell’attività professionale dunque L’IRAP NON E’ DOVUTA!

In tema di collaboratori anche il 2013 ha visto due interessanti pronunce: le Sentenze nn. 22020 e 22023 del 25 settembre 2013; in quella sede si è riconosciuto che un professionista non può essere assoggettato all’IRAP sol perché assume un dipendente part-time o con funzioni “esecutive”.

Insomma, deve essere sempre valutata l’esistenza effettiva dell’autonoma organizzazione sulla base dei criteri desumibili dalle sentenze e promuovere l’istanza di rimborso dell’imposta già versata se non ne ricorrono i presupposti.

Avv. Eleonora Errico

e-mail eleonora.errico@alice.it

tel. 329 5781672

LE MILLE RAGIONI PER CONTESTARE LE NOTIFICHE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento è sicuramente uno degli ambiti in cui si è maggiormente accanita ed al contempo affinata la difesa del contribuente negli ultimi anni.

D’altro canto, districarsi nel tortuoso cammino segnato dagli articoli del Codice di Procedura Civile e della normativa tributaria coinvolta non è un’attività semplice per i messi notificatori che, nel quotidiano, facilmente possono incappare in errori procedurali o fuorvianti interpretazioni della normativa, pregiudicando così la validità della notifica e dell’intero atto che contiene la pretesa erariale.

Lo spunto, questa volta, è fornito dal prezioso intervento della Corte di Cassazione del 26 Novembre 2014, Sentenza n. 25079 in tema di notifiche per irreperibilità relativa.

Fuori dai tecnicismi, con “irreperibilità relativa” si fa riferimento a quella procedura, regolata dal combinato disposto dell’art.140 c.p.c. e degli artt. 26 e 60 , comma 1 lettera e), DPR 600/73, prevista per notificare Cartelle di pagamento, ovvero Avvisi di accertamento, a destinatari che il messo non riesce a trovare ovvero che rifiutano di ricevere l’atto nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati.

Ebbene, la Corte di Cassazione, con un’interpretazione restrittiva delle norme coinvolte, sul solco tracciato dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 3/2010 (che ha dichiarato incostituzionale un passaggio dell’art.140 c.p.c.) e la n. 258/2012 (che è intervenuta direttamente sull’art. 26 del DPR 600/73), ha precisato che ai fini della validità di siffatta notificazione non basta la sola spedizione della raccomandata “informativa” del deposito dell’atto presso la casa comunale ma è necessaria l’effettiva ricezione di quest’ultima da parte del contribuente, in caso contrario la notifica sarà inesistente.

Mutuando le parole della Corte di Cassazione: “Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltrò al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa – comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione”.

In conclusione, sarà determinante valutare con attenzione, caso per caso, la tipologia di procedura di notifica attivata e le attività poste in essere dal notificatore, alla luce delle formalità richieste dalla Legge come anche interpretate dalla Giurisprudenza più accreditata.

Avv. Eleonora Errico

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