Da quando nel lontano 2007 la Corte di Cassazione è intervenuta scardinando il “dogma” dell’IRAP e ponendo la debenza dell’imposta sotto un profilo strettamente soggettivo, da valutare caso per caso, si è generato un fiume in piena di interventi e particolarismi dovuti all’analisi dei singoli casi di specie.
Per i professionisti, infatti, non è scontato l’assoggettamento all’imposta, anzi… è più probabile il contrario! Nella stragrande maggioranza dei casi il libero professionista abituato a pagare non si pone dubbi “esistenziali” (essere o non essere, imposta dovuta o non dovuta sic!), compila il quadro RE o RG della sua dichiarazione, versa l’imposta pur convinto in cuor suo di pagare ingiustamente.
Ebbene, la giurisprudenza tributaria in tema di IRAP, volta a valutare la struttura organizzativa e/o l’apporto di personale del singolo contribuente-professionista, insegna che un atteggiamento arrendevole non paga.. spesso chi si è rivolto ad un tributarista ha ottenuto il rimborso dell’IRAP versata negli ultimi 4 anni!
L’ultimo intervento, in ordine di tempo, è del 19 dicembre 2014, con la Sentenza n. 26991 la Cassazione ha chiarito che avere una segretaria che svolga le classiche mansioni a cui è votata (aprire la porta, rispondere al telefono etc..) mentre il medico/ avvocato/ingegnere (etc..) visita il paziente o riceve il cliente rientra nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale dunque L’IRAP NON E’ DOVUTA!
In tema di collaboratori anche il 2013 ha visto due interessanti pronunce: le Sentenze nn. 22020 e 22023 del 25 settembre 2013; in quella sede si è riconosciuto che un professionista non può essere assoggettato all’IRAP sol perché assume un dipendente part-time o con funzioni “esecutive”.
Insomma, deve essere sempre valutata l’esistenza effettiva dell’autonoma organizzazione sulla base dei criteri desumibili dalle sentenze e promuovere l’istanza di rimborso dell’imposta già versata se non ne ricorrono i presupposti.
Avv. Eleonora Errico
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